RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE IN CASO DI RITARDI INGIUSTIFICATI E SIGNIFICATIVI NELLA SCARCERAZIONE

Con una recente sentenza la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto ingiusta la detenzione che si sia protratta indebitamente oltre il termine di cinque giorni di cui all'art. 128 c.p.p. posto al giudice dalla legge per decidere sull'istanza di scarcerazione del detenuto e, dunque, ha disposto il relativo risarcimento per ingiusta detenzione in favore dell'istante, il quale aveva diritto a essere scarcerato entro quel termine di legge, che, sebbene ordinatorio, non giustifica il permanere della carcerazione sia essa imputabile al ritardo del giudice, al personale di cancelleria e di segreteria (Quarta Sezione Penale, n. 10671/2024).

DIFFAMAZIONE E DIRITTO DI CRITICA

In materia di diffamazione l'esercizio del diritto di critica non può prescindere dal rispetto dei limiti della continenza formale e della verità putativa dei fatti attribuiti.

 

Secondo un'interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione l'esercizio del diritto di critica può ritenersi lecito quando sia guidato dalla ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, mentre non è configurabile se non è suffragato da fatti obiettivamente riscontrabili e bilanciato dal requisito della verità putativa. In questo senso il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di critica si estende in concreto alla verifica del carattere non veritiero o meno, anche solo in termini di verità putativa, dei fatti attribuiti.

 

Cassazione penale, Sez. III, ordinanza n. 9799 del 9/04/2019

 

Diffamazione, libertà di stampa e “virgolettato”.

Qualche tempo fa la CEDU ha ribadito l’importanza della libertà di stampa e dell’attività giornalistica come promotrice di dibattiti pubblici e foriera di contenuti informativi in grado di alimentare la consapevolezza dell’opinione pubblica su argomenti di rilevante interesse sociale, in grado di contribuire così al funzionamento e alla crescita di una società democratica.

 

In particolare, ha affermato che ... il virgolettato assurge a garanzia dell’imparzialità del giornalista nel dare la notizia o meglio del corretto esercizio dell’attività giornalistica che non può certamente mirare ad offendere gratuitamente o maliziosamente la reputazione di chicchessia, anche solo riportando il contenuto di altri articoli di natura offensiva, ma deve informare l’opinione pubblica diffondendo notizie improntate a verità, pertinenza e continenza.

 

Nel caso di specie la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le parole utilizzate, seppure offensive, fossero state impiegate per descrivere il modo in cui un'attivista dei diritti umani e figura pubblica era considerata dagli altri e non dalla giornalista, evidenziando perciò il ruolo svolto dalla nota attivista che per tale motivo deve ritenersi inevitabilmente esposta all’opinione del pubblico, con conseguente attenuazione dell’obbligo di protezione della sua vita privata.

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione III, sent. 4 aprile 2017, ricorso n. 50123/06

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