Le interdittive antimafia, se illegittime, devono essere annullate; e l'annullamento comporta la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni

Le interdittive antimafia sono misure di prevenzione adottate dall’amministrazione (in particolare, dal Prefetto) che possono impedire a un privato o a un’impresa di proseguire una delle tante attività soggette a rapporti con la pubblica amministrazione. Esse non richiedono la prova di un’infiltrazione mafiosa già avvenuta, ma si fondano solo su una valutazione prognostica e discrezionale del rischio, basata su indizi gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del “più probabile che non”.
La giurisprudenza amministrativa (in particolare, TAR Sicilia - Palermo e CGA Regione Sicilia) ha affermato che:
•    l’interdittiva tutela una fattispecie di pericolo, non richiede la certezza tipica del giudizio penale, né la sussistenza di fatti già consumati;
•    gli elementi indiziari devono essere valutati unitariamente, e non singolarmente, ma pur sempre in modo puntuale;
•    il giudice amministrativo può annullare l’interdittiva se la ritiene carente di motivazione o fondata su elementi insufficienti (come, ad esempio, nel nostro caso sul solo rapporto di parentela).
Nel caso esaminato dal TAR Sicilia – Palermo (sent. n. 1842 del 2016), l’interdittiva è stata annullata perché basata esclusivamente su vincoli familiari con soggetti ritenuti contigui alla mafia, uno dei quali deceduto e l’altro detenuto, senza dimostrazione di un condizionamento attuale e concreto dell’impresa.
Tuttavia, il CGA (con sentenza del 28 marzo 2024, n. 233) ha escluso il diritto al risarcimento del danno, affermando che:
•    l’annullamento dell’interdittiva non comporta automaticamente la responsabilità della pubblica amministrazione;
•    data l’ampia discrezionalità e la funzione preventiva della misura, può operare il beneficio dell’errore scusabile, che esclude la colpa dell’amministrazione;
•    il risarcimento richiede la prova del dolo o della colpa, del nesso causale e del danno subito, secondo lo schema tipico dell’illecito di cui all’art. 2043 c.c..
In conclusione, le interdittive antimafia restano strumenti incisivi ma legittimi di prevenzione; il giudice può annullarle se illegittime, ma il risarcimento del danno è ammesso solo in presenza di una condotta colpevole o gravemente negligente della P.A., non quando l’atto derivi da valutazioni discrezionali plausibili, seppur poi ritenute insufficienti.
Significativa è la parte della motivazione in cui il CGA ricorda che “non si potrà, in particolare, evitare di assegnare il dovuto rilievo alla portata della regola di azione, alla quale devono rispondere i Prefetti nell’esercizio della potestà in questione, che si rivela particolarmente sfuggente e di difficile decifrazione.
Come si è visto, infatti, il paradigma legale di riferimento, codificato, in particolare, dagli artt. 84 e 91 del d.lgs. n.159 del 2011, resta volutamente elastico, nella misura in cui affida al Prefetto l’apprezzamento di indici sintomatici “…di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società…” (art.84, comma 3, d.lgs. cit.) e, quindi, la formulazione di un giudizio prognostico dell’inquinamento della gestione dell’impresa da parte di organizzazioni criminali di stampo mafioso” (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3707/2015).
Se questi sono i caratteri peculiari dell’attività del Prefetto, non può però sottacersi che la tutela innanzi al giudice amministrativo deve comunque essere assicurata nella sua effettività e, pertanto, il giudice amministrativo ha il potere/dovere di annullare tali misure, se illegittime.
Bilanciando queste diverse esigenze, il CGA perviene dunque alla conclusione che il beneficio dell’errore scusabile va riconosciuto nelle ipotesi in cui le acquisizioni informative, trasmesse al Prefetto dagli organi di polizia, risultino astrattamente idonee a formulare un giudizio plausibile sul tentativo di infiltrazione mafiosa, in quanto oggettivamente significative di intrecci e collegamenti tra l’organizzazione criminale e l’amministrazione dell’impresa, ancorché vengano poi giudicate, in concreto, insufficienti a giustificare e a legittimare la misura dell’interdittiva.

 

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