DIFFAMAZIONE E DIRITTO DI CRITICA

DiffamazioneEsposto disciplinare nei confronti di magistrato - Diritto di critica - Rispetto dei limiti della continenza formale - Liceità - Superamento dei limiti - Valutazione sulla verità putativa dei fatti attribuiti - Necessità

 

Secondo la Suprema Corte di Cassazione l'esercizio del diritto di critica nei confronti di un magistrato (consistito, nella specie, nell'averlo additato in un esposto disciplinare come autore di atti viziati da parzialità nella gestione di un procedimento di separazione) può ritenersi lecito quando sia guidato dalla ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, mentre non è configurabile se supera il limite della continenza non essendo suffragato da fatti obiettivamente riscontrabili e controbilanciato dal requisito della verità putativa. A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di critica richiesto al giudice civile ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento deve estendersi in concreto alla verifica del carattere non veritiero o meno, anche solo in termini di verità putativa, dei fatti attribuiti. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel ritenere fondata l'azione di responsabilità civile per diffamazione proposta dalla parte civile, ha rilevato la natura illecita dell'esercizio del diritto di critica nel contenuto di un esposto, redatto dalla parte e condiviso dal suo legale, sulla base degli elementi riscontrati in fatto e nella piena disponibilità delle parti prima della redazione dell'esposto, dai quali ben poteva evincersi che il giudice si era pronunciato su ogni richiesta e si era posto in posizione di neutralità ed equidistanza nel valutare gli interessi dei due coniugi).

 

Cassazione penale, Sez. III, ordinanza n. 9799 del 9/04/2019

 

Diffamazione, libertà di stampa e “virgolettato”.

 

... il virgolettato assurge a garanzia dell’imparzialità del giornalista nel dare la notizia o meglio del corretto esercizio dell’attività giornalistica che non può certamente mirare ad offendere gratuitamente o maliziosamente la reputazione di chicchessia, anche solo riportando il contenuto di altri articoli di natura offensiva, ma deve informare l’opinione pubblica diffondendo notizie improntate a verità, pertinenza e continenza.

Come è noto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) si è più volte pronunciata in materia di libertà di stampa e diritto alla reputazione (ex art. 10 CEDU) e un caso riguardante la condanna di una giornalista serba è stata l’occasione per fornire alcuni chiarimenti in proposito.

... La Corte di Strasburgo ha ritenuto che le parole utilizzate, seppure offensive, fossero state impiegate per descrivere il modo in cui la Kandić, attivista dei diritti umani e figura pubblica, era considerata dagli altri e non dalla giornalista, evidenziando perciò il ruolo svolto dalla nota attivista che per tale motivo deve ritenersi inevitabilmente esposta all’opinione del pubblico, con conseguente attenuazione dell’obbligo di protezione della sua vita privata.

Vi era stata, dunque, una violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione e Europea dei Diritti dell'Uomo.

Ad avviso della Corte, inoltre, una condanna di tal fatta appare pure volta a dissuadere i giornalisti dal contribuire al dibattito pubblico sulle questioni concernenti la vita della comunità.

... In conclusione, si è ribadita ancora una volta l’importanza della libertà di stampa e dell’attività giornalistica come promotrice di dibattiti pubblici e foriera di contenuti informativi in grado di alimentare la consapevolezza dell’opinione pubblica su argomenti di rilevante interesse sociale, in grado di contribuire così al funzionamento e alla crescita di una società democratica.

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione III, sent. 4 aprile 2017, ricorso n. 50123/06

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