GUIDA BREVE

Opposizione al decreto penale di condanna

 

Di cosa si tratta

Uno dei modi in cui si può definire il procedimento penale è quello che prevede l’emissione di un decreto penale di condanna da parte del Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, tutte le volte in cui per i reati contestati all’imputato risulti possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se in sostituzione di quella detentiva.

In questi casi, quando è necessario convertire la pena detentiva in pecuniaria si applica l’art. 53 L. 689/81, in relazione all’art. 135 c.p., ed il relativo computo avviene calcolando l’importo di € 250,00 (di pena pecuniaria) per ogni giorno di detenzione.

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto l’imputato può proporre opposizione al decreto penale con dichiarazione da depositare nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l’interessato si trova.

Nel promuovere opposizione a norma degli artt. 461 e 557 c.p.p. l’imputato può richiedere al Giudice:

 

  1. il giudizio immediato: in questo caso il Giudice emette decreto a norma degli art. 456 c.p.p. fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
  2. il giudizio abbreviato: il Giudice ammette l’imputato al giudizio abbreviato e fissa con decreto l’udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti;
  3. l’applicazione della pena su richiesta, sull’accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrogare: il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti, ed in quella sede deciderà sulla richiesta di patteggiamento. Qualora il Pubblico Ministero non presti il proprio consenso, così come nel caso in cui l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette decreto di giudizio immediato come indicato al punto 1;
  4. la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 464 bis c.p.p.: come noto, in questo caso all’istanza di messa alla prova è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma.

 

Il Giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere uno dei provvedimenti di cui sopra.

 

Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere, tra le altre cose, che nel giudizio conseguente all’opposizione:

 

  • l’imputato non potrà più richiedere riti alternativi, né presentare domanda di oblazione;
  • il Giudice, all’esito del giudizio, potrà applicare una pena diversa e anche più grave rispetto a quella che è stata dapprima determinata nel decreto penale di condanna, senza concedere eventuali benefici di legge, pur se già concessi nell’originario decreto penale di condanna.

Norme di riferimento

Artt. 461 e 557 c.p.p.

Chi può richiederlo 

L’imputato, personalmente o anche a mezzo del difensore eventualmente nominato.

Come si richiede e documenti necessari

Bisogna presentare la dichiarazione di opposizione nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari – Ufficio Decreti penali di condanna, indicando nella relativa istanza:

 

  • gli estremi del decreto di condanna;
  • la data del decreto di condanna;
  • il Giudice che ha emesso il decreto.

 

Ove non si sia già provveduto prima, nella dichiarazione di opposizione l’opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d’ufficio.

Dove si richiede

Cancelleria G.I.P. Ufficio Decreti penali

 

 

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