Opposizione al decreto penale di condanna
Di cosa si tratta |
Uno dei modi in cui si può definire il procedimento penale è quello che prevede l’emissione di un decreto penale di condanna da parte del Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, tutte le volte in cui per i reati contestati all’imputato risulti possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se in sostituzione di quella detentiva. In questi casi, quando è necessario convertire la pena detentiva in pecuniaria si applica l’art. 53 L. 689/81, in relazione all’art. 135 c.p., ed il relativo computo avviene calcolando l’importo di € 250,00 (di pena pecuniaria) per ogni giorno di detenzione. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto l’imputato può proporre opposizione al decreto penale con dichiarazione da depositare nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l’interessato si trova. Nel promuovere opposizione a norma degli artt. 461 e 557 c.p.p. l’imputato può richiedere al Giudice:
Il Giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere uno dei provvedimenti di cui sopra.
Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere, tra le altre cose, che nel giudizio conseguente all’opposizione:
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Norme di riferimento |
Artt. 461 e 557 c.p.p. |
Chi può richiederlo |
L’imputato, personalmente o anche a mezzo del difensore eventualmente nominato. |
Come si richiede e documenti necessari |
Bisogna presentare la dichiarazione di opposizione nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari – Ufficio Decreti penali di condanna, indicando nella relativa istanza:
Ove non si sia già provveduto prima, nella dichiarazione di opposizione l’opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d’ufficio. |
Dove si richiede |
Cancelleria G.I.P. Ufficio Decreti penali |