In questa sezione troverete alcune massime e estratti di sentenze relative a contenziosi ritenuti di particolare interesse e di attualità, volendosi intendere per specializzazione un settore in cui si è maturata particolare esperienza in virtù dei contenziosi tratatti, delle pubblicazioni fatte o di studi e/o corsi di formazione seguiti.
Ordinanza del Tribunale di Agrigento, dott. E. Legnini, del 23/08/2024
Devono essere rimosse da una piattaforma web per la prenotazione dei servizi delle strutture ricettive una recensione dal contenuto diffamatorio e la relativa valutazione negativa con il punteggio di 1,0 (uno) su una scala da uno a dieci pubblicate da un utente?
Nel caso specifico il gestore della struttura ricettiva ha esposto che la recensione sarebbe stata pubblicata in seguito ad un diverbio avuto con gli ospiti-recensori ed in particolare con uno di essi che, incollerito per il ritardo del gestore della struttura nell’accoglienza, lo avrebbe addirittura afferrato per le spalle, scuotendolo violentemente ed urlandole contro. La lite si sarebbe però in seguito ricomposta tanto che il gestore avrebbe addirittura offerto un pasto agli ospiti presso un noto ristorante per il disagio subìto. Ciò nondimeno, il gestore ha lamentato che la recensione negativa costituirebbe una forma di ritorsione per l’accaduto.
Incidentalmente, si rileva che si è affermato nella giurisprudenza di merito che, per stabilire l’illiceità del contenuto pubblicato on line su piattaforme del genere di quella in considerazione, occorre verificare la pertinenza e la continenza dello stesso contenuto in relazione al tema di discussione, ordinando eventualmente al provider la rimozione delle informazioni diffamatorie e non veritiere (Tribunale - Roma, 21/09/2020, n. 17278), alla luce dei superiori criteri in funzione del necessario bilanciamento tra il diritto di critica e la libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto alla tutela della dignità personale del destinatario dei contenuti.
Ebbene, il Tribunale nel caso di specie ha ritenuto che non vi fosse un obbligo di rimozione del contenuto denunciato dal gestore, non ricorrendo il superamento dei limiti della pertinenza e della continenza che soli avrebbero imposto l’intervento di rimozione.
La recensione pubblicata è risultata infatti pertinente con il contesto nel quale era collocata, riferendosi in modo specifico all’ospitalità ricevuta presso la struttura dal gestore, ritenuta non soddisfacente da parte dell’utente.
La recensione si colloca, inoltre, nei limiti della continenza ed infatti, sotto un primo profilo, si sofferma sugli aspetti positivi della struttura, sottolineandosi la bellezza del luogo in cui sorge e dell’ambiente circostante; l’ulteriore contenuto in contestazione esprimeva, evidentemente, l’insoddisfazione degli ospiti per il servizio ricevuto ed in particolare la scarsa professionalità che, nella prospettiva dei clienti, sarebbe stata mostrata dal gestore della struttura, la difficoltà nel rintracciare l’edificio e nel porsi in contatto con il gestore al momento dell’arrivo, l’aspetto delle decorazioni, l’<<ignoranza>> del personale.
I toni della recensione sono stati ritenuti dal Tribunale certamente aspri ma pur sempre nei limiti della continenza, anche tenuto conto del contesto in cui è stata pubblicata la recensione (un servizio on line di prenotazione e pubblicizzazione delle strutture ricettive) caratterizzato da un’ampia eterogeneità nello stile dei commenti, non provenienti da recensori qualificati ma dal pubblico e, in particolare, dalla generalità dei fruitori dei servizi offerti.
Neppure può condividersi la doglianza del gestore nella parte in cui ha ritenuto eccessiva la carica offensiva dei termini utilizzati in lingua polacca “gospodyn” e “wtopa”, tradotti come “massaie” e “merda”. La traduzione fornita dal gestore, infatti, corredata da una perizia di parte priva di valore probatorio e dotata di valore solo indiziario, non corrisponde alla traduzione presente sul portale gestito dalla società ricorrente che fa corrispondere ai termini in questione, le parole italiane “donne delle pulizie” e “schifezza”; ma, neppure tale traduzione corrisponde a quella fornita dall’utente, che si è avvalso del servizio di traduzione, costituente una fonte aperta e automatica di traduzioni, liberamente consultabile, che fa corrispondere a tali parole i termini italiani “hostess” “governanti” e “schifezza”. Si tratta, all’evidenza, di termini suscettibili di traduzioni diverse da quelle fornite dalla parte ricorrente e connotate da una significativa carica negativa, ma non trasmodanti – secondo l’assunto del Tribunale – nell’offesa gratuita e volgare proposta dal gestore.
In definitiva, la recensione in contestazione, che ha rappresentato un’esperienza vissuta come fortemente negativa ed è caratterizzata da un’aspra critica del servizio ricevuto, a giudizio del Tribunale, non consente di ritenere superati i limiti della pertinenza e della continenza che soli avrebbero consentito l’intervento di rimozione invocato.
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