Se è logico e condivisibile che un uso, anche occasionale, di stupefacenti possa atteggiarsi a ragione ostativa rispetto al porto delle armi, deve per converso precisarsi che tale valenza impeditiva in tanto può manifestarsi in quanto l’<occasione> sia dotata del carattere della attualità o significativa vicinanza nel tempo, e non costituisca invece un mero fatto “storico” ormai datato.
In proposito, è stato infatti affermato in giurisprudenza che “La circostanza che il richiedente il rilascio del porto d'armi ad uso venatorio sia stato segnalato molto tempo prima della presentazione della richiesta (7 anni prima) come assuntore di sostanze stupefacenti (anche solo occasionale), non può determinare, di per sé, valido motivo di diniego del permesso, ancor di più se il richiedente dalla relazione richiesta alle autorità al momento risulti avere una normale condotta morale e civile.” (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 4 settembre 2020 n. 635).
Sussiste quindi il dedotto difetto di autonoma istruttoria volta a verificare la sussistenza, dal 2013 ad oggi, di ulteriori elementi di segno negativo che potrebbero legittimare (dopo circa 11 anni dal precedente ritenuto ostativo) l’adozione del provvedimento impugnato.
Ne consegue che, assorbite le ulteriori doglianze, il ricorso va accolto, e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.
Chiamateci al numero +39 091 6622398 oppure compilate il modulo online.