Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 2025, n. 35671, Rv. 288796
1. Ai fini dell'integrazione del delitto di peculato, è irrilevante l'ultrattività della qualifica pubblicistica ai sensi dell'art. 360 cod. pen. nel caso in cui la condotta appropriativa sia commessa dopo la formale cessazione della stessa, ove difetti l'elemento costitutivo del reato, costituito dalla acquisizione della disponibilità del denaro o della cosa mobile per ragioni di ufficio o di servizio. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato in termini di truffa aggravata la condotta del dipendente di un ente pubblico che, non più addetto, né formalmente né di fatto, alla riscossione dei tributi, agendo al di fuori di qualsivoglia funzione istituzionale di gestione delle relative morosità, si era fatto consegnare somme di denaro dai contribuenti morosi, con l'impegno, non rispettato, di destinarle all'adempimento dei debiti tributari).
2. Integra il delitto di peculato per distrazione la condotta del pubblico agente, funzionario della società concessionaria della riscossione delle imposte, che utilizza il denaro versato da un contribuente per l'estinzione del debito tributario di un soggetto diverso, posto che, in tal modo, compie un atto di disposizione "uti dominus", incompatibile con la finalità per cui ha ricevuto il denaro e riconducibile alla più ampia nozione di appropriazione.
Ultrattività della qualifica pubblicistica e limite strutturale del possesso “per ragioni d’ufficio” nel delitto di peculato
La sentenza in commento offre un contributo di particolare rilievo sistematico in tema di delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 314 c.p. e di coordinamento tra il delitto di peculato e la
previsione di ultrattività della qualifica pubblicistica di cui all’art. 360 c.p..
La Suprema Corte chiarisce, con argomentazione lineare, che l’ultrattività della qualifica soggettiva non è di per sé idonea a fondare la responsabilità per peculato, ove difetti l’elemento
costitutivo rappresentato dalla acquisizione del possesso o della disponibilità del denaro per ragioni di ufficio o di servizio. La disposizione di cui all’art. 360 c.p., infatti, incide
esclusivamente sul profilo soggettivo della qualifica, ma non consente di prescindere dall’accertamento concreto del nesso funzionale tra l’ufficio e l’acquisizione del bene oggetto di
appropriazione.
Nel caso di specie, la Corte distingue nettamente due segmenti temporali della condotta. Con riferimento alle appropriazioni poste in essere quando l’imputata era addetta all’ufficio competente per
la rateizzazione dei debiti tributari, viene correttamente confermata la qualificazione in termini di peculato, atteso che la funzione svolta la legittimava a ricevere somme destinate al pagamento
dei tributi e la poneva, per ciò solo, nella disponibilità qualificata del denaro, che entrava nel patrimonio dell’ente al momento stesso della consegna.
La pronuncia, peraltro, non mette in discussione l’assetto tradizionale del peculato per distrazione, che la Corte espressamente ribadisce con riferimento alle condotte anteriori al mutamento di
mansioni dell’imputata, ritenendo integrato il delitto di cui all’art. 314 c.p. nell’ipotesi in cui il pubblico agente, funzionario della società concessionaria della riscossione, utilizzi il denaro
legittimamente ricevuto da un contribuente per l’estinzione del debito tributario di un soggetto diverso, compiendo un atto di disposizione uti dominus incompatibile con la finalità pubblica
dell’incasso e riconducibile alla più ampia nozione di appropriazione. In tal modo, la Cassazione conferma la continuità dell’orientamento sul peculato per distrazione, delimitandone però con
chiarezza l’ambito applicativo.
Diversamente, per le condotte successive al 14 ottobre 2019, epoca in cui l’imputata era stata assegnata a mansioni di segreteria prive di qualsiasi competenza nella gestione dei rapporti con
l’utenza e nella ricezione dei pagamenti, la Corte esclude la configurabilità del peculato. In tale fase, infatti, la disponibilità delle somme non derivava più, neppure in via di fatto o arbitraria,
dall’esercizio di una funzione pubblicistica, ma era il frutto di una condotta meramente decettiva, realizzata al di fuori dei canali istituzionali e fondata su un rapporto personale e fiduciario con
i contribuenti.
La Suprema Corte precisa, a tal proposito, che la giurisprudenza sull’ingerenza di fatto nel maneggio del denaro pubblico, pur ampliando il concetto di possesso qualificato, presuppone comunque una
qualche forma di inserimento funzionale dell’agente nell’organizzazione dell’ente, sia pure irregolare o contra legem. Tale requisito, però, manca del tutto quando il soggetto sia stato
deliberatamente allontanato dal settore di competenza e agisca come semplice privato, procurandosi il denaro aliunde, mediante artifici o raggiri, senza che le somme transitino, neppure
potenzialmente, nella sfera di disponibilità dell’amministrazione.
Ne consegue che l’ultrattività della qualifica pubblicistica risulta giuridicamente irrilevante ove difetti l’elemento oggettivo del possesso per ragioni d’ufficio, non potendo la permanenza formale
o apparente dello status soggettivo trasformare una condotta di truffa in peculato. In tali ipotesi, la funzione pubblica degrada a mera occasione del reato, rilevante ai fini
dell’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p..
La pronuncia si segnala, in conclusione, per aver ribadito con chiarezza che il discrimine tra peculato e truffa non risiede nella sequenza cronologica tra condotta decettiva e appropriazione, bensì
nel modo in cui l’agente viene in possesso del denaro e nel rapporto funzionale concreto tra ufficio e disponibilità del bene, riaffermando una lettura rigorosa e sistematicamente coerente dell’art.
314 c.p..
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Di cosa si tratta |
Uno dei modi in cui si può definire il procedimento penale è quello che prevede l’emissione di un decreto penale di condanna da parte del Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, tutte le volte in cui per i reati contestati all’imputato risulti possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se in sostituzione di quella detentiva. In questi casi, quando è necessario convertire la pena detentiva in pecuniaria si applica l’art. 53 L. 689/81, in relazione all’art. 135 c.p., ed il relativo computo avviene calcolando l’importo di € 250,00 (di pena pecuniaria) per ogni giorno di detenzione. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto l’imputato può proporre opposizione al decreto penale con dichiarazione da depositare nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l’interessato si trova. Nel promuovere opposizione a norma degli artt. 461 e 557 c.p.p. l’imputato può richiedere al Giudice:
Il Giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere uno dei provvedimenti di cui sopra.
Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere, tra le altre cose, che nel giudizio conseguente all’opposizione:
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Norme di riferimento |
Artt. 461 e 557 c.p.p. |
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Chi può richiederlo |
L’imputato, personalmente o anche a mezzo del difensore eventualmente nominato. |
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Come si richiede e documenti necessari |
Bisogna presentare la dichiarazione di opposizione nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari – Ufficio Decreti penali di condanna, indicando nella relativa istanza:
Ove non si sia già provveduto prima, nella dichiarazione di opposizione l’opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d’ufficio. |
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Dove si richiede |
Cancelleria G.I.P. Ufficio Decreti penali |